Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori pait-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Le Parti precisano che le date del 1° giugno devono intendersi come il termine entro il quale l’azienda deve mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare.