Com’è noto, ai sensi dell’articolo 2, Sezione terza, il CCNL 5 febbraio 2021, a decorrere dallo scorso 1° luglio 2024, è entrato in regime di ultrattività e, pertanto, continua a produrre gli stessi effetti così come definiti dalle rispettive norme contrattuali; quindi proseguono ad essere in vigore tutti gli istituti disciplinati dal medesimo CCNL secondo modalità e criteri ivi stabiliti.
Le aziende quindi dovranno mettere a disposizione entro il prossimo 1° giugno, strumenti di welfare del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
Ricordiamo che hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno o successivamente assunti entro il 31 dicembre che abbiano un rapporto di lavoro:
Si ricorda che i suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time, sono esclusi per il personale dipendente in aspettativa non retribuita e sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.