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11/04/2024
Rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi - Confcommercio
Novità parte economica

In data 22 marzo 2024 e successivamente in data 28 marzo 2024 (integrazione), le parti sociali hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi - Confcommercio.

DECORRENZA E DURATA
L’accordo di rinnovo entrerà in vigore a partire dal 1° aprile 2024 e sarà in vigore fino al 31 marzo 2027.
 
UNA TANTUM
L’accordo prevede l'erogazione di un importo forfettario, esclusivamente a favore dei lavoratori in forza al 22 marzo 2024, a copertura del periodo di vacanza contrattuale rideterminato in proporzione alla durata del rapporto e all’effettivo servizio prestato nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023 (quindi per 15 mensilità).
L’importo una tantum dovuto dovrà essere erogato in 2 rate uguali con la retribuzione dei mesi di luglio 2024 e di luglio 2025:
 
Livelli

1° Luglio 2024

1° Luglio 2025
QUADRO 303,81 303,81
273,67 273,67
236,73 236,73
202,34 202,34
175,00 175,00
158,11 158,11
141,95 141,95
121,53 121,53
OP.VEND. 1ª CAT. 165,20 165,20
OP.VEND. 2ª CAT. 138,69 138,69
 
MINIMI RETRIBUTIVI
A decorrere dal 01/04/2024 cesserà l’erogazione degli importi corrisposti a titolo di acconto assorbibile da futuri aumenti contrattuali – AFAC ex protocollo straordinario di settore del 12/12/2022 in quanto inclusi nei nuovi minimi retributivi.
Pertanto, a decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti tabellari:
 
Livelli 1° Aprile 2024 1° Marzo 2025

1° Novembre 2025

1° Novembre 2026 1° Febbraio 2027
QUADRO 121,53 52,08 60,76 60,76 69,44
109,47 46,92 54,74 54,74 62,56
94,69 40,58 47,35 47,35 54,11
80,94 34,69 40,47 40,47 46,25
70,00 30,00 35,00 35,00 40,00
63,24 27,10 31,62 31,62 36,14
56,78 24,33 28,39 28,39 32,44
48,61 20,83 24,31 24,31 27,78
OP.VEND.1ªCAT. 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76

OP.VEND.2ªCAT.

55,48 23,78 27,74 27,74 31,70

L’Accordo integrativo 28 marzo 2024 precisa che l’acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) concesso a decorrere dal 1° aprile 2023, nonchè l’importo “una tantum” (rispettivamente, 30,00 euro e 350,00 euro al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli) previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dai successivi aumenti retributivi stabiliti dall’Accordo 22 marzo 2024, erogati da aprile 2024 a febbraio 2027, né tantomeno dall’“una tantum” prevista dal medesimo accordo.

REGOLAMENTAZIONE DELLA VACANZA CONTRATTUALE
L’accordo prevede (articolo 4) una nuova regolamentazione del periodo di vacanza contrattuale sancendo che alla scadenza del CCNL, fissata 31 marzo 2027, in assenza di accordo, dopo un periodo di sei mesi dalla data di scadenza oppure dopo un periodo di sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (indennità di vacanza contrattuale), per quattordici mensilità. Tale importo sarà inizialmente pari al 30 per cento dell’IPCA al netto degli energetici importati, dato previsionale dell’anno corrente, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza (al protrarsi del mancato accordo saranno erogati importi via via maggiori).