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28/01/2022
Rinnovo contrattuale aziende artigiane metalmeccaniche
Le principali novità introdotte

In data 17 dicembre 2021 è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL artigiani Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2018.

L'accordo sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e quelle sindacali dei lavoratori decorre dal 1°gennaio 2019 e avrà validità fino al 31 dicembre 2022 e continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo. 

Di seguito riepiloghiamo le principali novità introdotte.

AUMENTI RETRIBUTIVI
Gli incrementi retributivi saranno erogati in tre diverse tranches come da tabella:

Livelli

aumento lordo orario

dal 1° gennaio 2022 

aumento lordo orario

dal 1° maggio 2022 

aumento lordo orario

dal 1° dicembre 2022

1Q 0,18150 0,18150 0,14202
1 0,18150 0,18150 0,14202
2 0,16884 0,16884 0,13220
2 BIS 0,15942 0,15942 0,12486
3 0,15329 0,15329 0,12006
4 0,14451 0,14451 0,11312
5 0,13919 0,13919 0,10896
6 0,13272 0,13272 0,10393
 
UNA TANTUM
A copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2019-31 dicembre 2022, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 dicembre 2021 viene corrisposto un importo forfetario una tantum pari a 130 euro suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato; tale importo, da escludere dalla base di calcolo del Tfr, deve essere proporzionalmente ridotto in caso di part-time e assenza facoltativa post partum.
L'importo verrà erogato in 2 tranches:
  • 70 euro con la retribuzione di marzo 2022;
  • 60 euro con la retribuzione di luglio 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 dicembre 2021 l'una tantum sarà erogata nella misura del 70%, con le medesime decorrenze.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum.
 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il nuovo art. 25, oltre a introdurre il diritto di precedenza nelle assunzioni e la possibilità di stipulare contratti a termine per esigenze stagionali, disciplina le seguenti quattro tipologie di causali per la stipulazione di un contratto a termine:
  • punte di più intensa attività derivanti da richieste di mercato;
  • incrementi di attività produttiva;
  • collocazione sul mercato di nuovi prodotti;
  • esigenze di nuove professionalità non presenti nell'organico dell'azienda.
DIMISSIONI IRREGOLARI
Il datore di lavoro può sospendere dalla retribuzione per un massimo di 6 mesi il dipendente che non si presenta sul luogo di lavoro per più di 72 ore, senza rassegnare le proprie dimissioni.
 
PERIODO DI PROVA
Il datore di lavoro che assume un lavoratore beneficiario di indennità di disoccupazione, può estendere il periodo di prova del contratto fino a 3 mesi.
 
DIRITTO ALLA FORMAZIONE
I lavoratori hanno diritto a 8 ore retribuite in orario di lavoro per partecipare a corsi di alfabetizzazione digitale.
 
AUMENTO DELL'INDENNITA' DI TRASFERTA
Dal 1° gennaio 2022 l'importo dell'indennità di trasferta è aumentato del 5% ed è quindi pari a € 36,75.
 
AUMENTO DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA'
Dal 1° gennaio 2022 l'importo dell'indennità di reperibilità è aumentato del 5% ed è quindi pari a:
  • € 13,65 per i giorni con obbligo di reperibilità su 24 ore;
  • € 7,35 per i giorni con obbligo di reperibilità su 16 ore.