L’art. 23 delle modalità per l’applicazione delle tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
La riduzione nei primi due anni dalla data di inizio attività viene applicata nella misura fissa dell’8%, mentre dopo il biennio di attività, la percentuale di riduzione viene determinata secondo il seguente schema:
LAVORATORI/ANNO |
RIDUZIONE |
---|---|
FINO A 10 | 28% |
DA 10,01 A 50 | 18% |
DA 50,01 A 200 | 10% |
OLTRE 200 | 5% |
Per quanto non espressamente richiamato, si fa rinvio ai seguenti link: