La c.d. Legge di Bilancio 2025, Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.
A seguito delle numerose novità che impattano sulla tassazione del reddito da lavoro dipendente a decorrere dal periodo d'imposta 2025, si riporta di seguito quelle di maggior interesse.
CUNEO FISCALE
Il nuovo meccanismo interamente fiscale
Viene introdotto un meccanismo di sconto fiscale che sostituisce l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti del 6% o 7% applicato nel 2024.
Le nuove disposizioni prevedono da una parte l’introduzione di un'indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000 euro e dall’altra l’introduzione di una detrazione aggiuntiva per i redditi più elevati.
L’indennità, non concorrente alla formazione del reddito, verrà calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, con percentuali decrescenti al crescere del reddito.
L’indennità erogata al lavoratore verrà poi recuperata dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24.
Nello specifico, la somma sarà pari:
- al 7,1% per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 8.500 euro;
- al 5,3% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 8.500 e 15.000 euro;
- al 4,8% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 15.000 euro e 20.000 euro.
La detrazione aggiuntiva sarà invece pari:
- a 1.000 euro per redditi complessivi tra 20.000 e 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Da sottolineare che la nuova norma introduce il concetto di Reddito complessivo al fine della determinazione dell’indennità spettante o della detrazione aggiuntiva mentre con l’esonero contributivo il reddito preso a riferimento era solo quello relativo al rapporto di lavoro dipendente.
Aliquote IRPEF
La legge di bilancio 2025 conferma e rende strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, di seguito riportate
- aliquota del 23% per i redditi fino a 28 mila euro
- aliquota del 35% per quelli superiori a 28 mila euro ma non superiori a 50 mila euro
- aliquota del 43% per i redditi oltre i 50 mila euro.
Revisione della disciplina delle detrazioni
Detrazioni per figli a carico
Attraverso la modifica dell'art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR, viene ridefinito l'ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, principalmente, fissando un limite di età del figlio per poter dare diritto alla stessa.
Nello specifico è previsto che fermo restando il requisito reddituale per essere considerato fiscalmente a carico (reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro elevato, per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000 euro), a decorrere dal periodo d'imposta 2025, la detrazione per figlio (importo potenziale annuo di 950 euro) è riconosciuta per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.
Il limite massimo di età (età inferiore a 30 anni) oltre il quale il figlio fiscalmente a carico non dà più diritto alla detrazione non si applica ai figli disabili fiscalmente a carico, per i quali la detrazione continua a spettare dal compimento del ventunesimo anno in poi.
Detrazione per altri familiari
Attraverso la modifica dell'art. 12, comma 1, lett. d) del TUIR si assiste ad un notevole ridimensionamento della platea degli altri familiari che, se fiscalmente a carico del contribuente, possono dare diritto alla relativa detrazione.
Fino al 2024, la detrazione potenziale di 750 euro è stata riconosciuta per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Si poteva, dunque, trattare di genitori, nonni, bisnonni, generi, nuore, suocero, suocera, fratelli, sorelle del contribuente.
Dal periodo d'imposta 2025, la detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente (quindi, genitori, nonni, bisnonni) che conviva con il contribuente.
Detrazioni per familiari residenti all'estero di lavoratori extracomunitari.
Con l'inserimento del nuovo comma 2-bis all'art. 12 del TUIR, viene espressamente previsto che ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli e altri familiari) non spettano in relazione ai familiari residenti all'estero. La disposizione produce effetti a decorrere dal periodo d'imposta 2025.
In precedenza (fino al periodo d'imposta 2024), i contribuenti in esame potevano beneficiare delle detrazioni per i familiari fiscalmente a carico residenti all'estero presentando apposita documentazione prodotta dal consolato.
FRINGE BENEFIT
La legge di Bilancio conferma per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’aumento della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit da 258,23 euro a:
- 2.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (< ai 30 anni);
- 1.000 euro a favore degli altri lavoratori dipendenti.
Si precisa che per figli fiscalmente a carico s’intendono, in base all’articolo 12 del TUIR, i figli con età non superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non eccedente i 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.
Non concorrono alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
FRINGE BENEFIT AUTO A USO PROMISCUO
Attraverso la revisione dell'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, a decorrere dal 2025, sono apportate modifiche alle regole di determinazione del valore del fringe benefit derivante dalla concessione di un veicolo aziendale in uso promiscuo al dipendente.
Nello specifico, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al:
- 10% nell'ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
TRACCIABILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA
La deducibilità di alcune spese per prestazioni di lavoro è subordinata alla tracciabilità del pagamento.
In particolare, la deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti, e quelle per trasferte tramite taxi e noleggio con conducente, è limitata ai pagamenti tracciabili, effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti.
Pertanto, dal 1° gennaio 2025 il pagamento delle suddette spese dovrà avvenire mediante metodi tracciabili per poter fruire della relativa deducibilità ai fini Ires/Irpef e dell’Irap, nonché evitare l’imponibilità ai fini dei redditi di lavoro per il dipendente. Fanno eccezione le spese relative ai trasporti effettuate mediante autoservizi pubblici di linea, cui non si applicano le nuove restrizioni.
CONGEDO PARENTALE
A tutela della genitorialità, si procede anche con l’anno nuovo con l’intervento sulla disciplina dei congedi parentali. La legge di Bilancio 2023 aveva previsto a favore dei genitori che terminavano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022 l’incremento dell’indennità INPS dal 30% all’80% per il primo mese di congedo, non trasferibile all’altro genitore e fino al sesto anno di vita del bambino. La legge di Bilancio 2024 aveva poi previsto l’innalzamento all’80% anche del secondo mese, a condizione che il congedo obbligatorio terminasse dopo il 31 dicembre 2023. La nuova Finanziaria stabilisce l’incremento di un’ulteriore mensilità, per un totale di 3 mesi indennizzati all’80%, a favore dei soli lavoratori che terminano la fruizione del congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024.