Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 sono in vigore al 1° gennaio 2024, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico lavoratori dipendenti.
Prosegue anche per il 2024, la riduzione del cuneo contributivo a carico dei lavoratori dipendenti.
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 l’esonero è pari a:
La novità, rispetto agli scorsi anni sta nel fatto che tale esonero non ha alcun effetto sul rateo di tredicesima sia essa corrisposta mensilmente a ratei che in unica soluzione nel mese di dicembre che, dunque, sconterà l’aliquota IVS piena e non concorrerà ai fini della determinazione degli scaglioni agevolabili previdenzialmente.
Restano esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico.
Decontribuzione delle lavoratrici con figli.
La Legge di Bilancio 2024, fermo restando quanto previsto in tema di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (6 e 7 punti percentuali) introduce un ulteriore esonero previdenziale per le lavoratrici con figli.
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS):
In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
La norma fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Congedi parentali.
La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sull’articolo 34, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) in tema di congedo parentale.
Aumentata al 60% della retribuzione (rispetto al 30% attuale), l’indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l’indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese).
Nuovi limiti di esenzione per i fringe benefit.
Sulla scia di quanto già straordinariamente previsto negli anni 2022 e 2023 nella legge di bilancio 2024 si torna ad innalzare provvisoriamente il limite di esenzione dei fringe benefit fissato dall’art. 51, c. 3, terzo periodo del TUIR. Nel 2023, infatti, il limite era stato elevato da euro 258,23 a euro 3.000 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Per il 2024, invece, si opta per una misura di intervento diversamente bilanciata:
L’intervento comporta la non concorrenza ai fini IRPEF del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, ai sensi del citato terzo comma dell’art. 51.
Inoltre, viene ampliato l’elenco dei beni ceduti e dei servizi prestati rientranti nel più ampio plafond di esenzione.
Oltre alle voci già presenti nei pregressi interventi in materia, ossia:
sono anche aggiunte:
Per vedersi applicato il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Da parte loro, i datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Detassazione dei premi di risultato.
La Legge di Bilancio 2024 estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria dal 10% al 5%, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023 dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa.
Si tratta della c.d. “detassazione” prevista dall’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016 per:
Tale regime tributario (fatta in ogni caso salva l’ipotesi di espressa rinunzia al medesimo da parte del lavoratore, con conseguente applicazione del regime ordinario) consiste in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 10% (5% per il periodo d’imposta 2024), e concerne esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalla RSU.
Il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.
Decreto di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.
Per l’anno 2024, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Per l’anno 2024 viene previsto l’innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.
Per l’anno 2024, ai fini della determinazione del reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione lorda spettante ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR è diminuito di un importo pari a 260 euro delle detrazioni complessivamente spettanti, in relazione ai seguenti oneri:
In materia di lavoro viene prevista una maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Tale maggiorazione sarà pari al 20%, che potrà arrivare 30% nel caso in cui l’assunzione sia effettuata nei confronti di una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela: