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14/02/2022
Green pass nei luoghi di lavoro
Obbligo vaccinale, controlli e sanzioni dal 15 febbraio

A partire da domani, 15 febbraio 2022, per gli ultracinquantenni cambiano le regole per l’accesso ai luoghi di lavoro. Dovranno possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 emessa per vaccinazione o guarigione, meglio conosciuta come green pass rafforzato.

I lavoratori sprovvisti non potranno prestare la propria attività e saranno considerati assenti ingiustificati.

Cambiano anche le modalità di verifica per i datori di lavoro, che dovranno effettuare controlli diversi a seconda del tipo di lavoratore: under e over 50, nonché per gli esentati dall’obbligo vaccinale.

Nessuna verifica del green pass è stata prescritta in caso di effettuazione della prestazione lavorativa da remoto, da parte dei lavoratori del settore privato.

Per le violazioni sono previste sanzioni pecuniarie per il lavoratore ed anche per il datore di lavoro.

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro, da martedì 15 febbraio 2022, i soggetti che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e che svolgono in Italia: 

  • una attività lavorativa, anche sulla base di contratti esterni;
  • una attività di mera formazione, anche in qualità di discenti;
  • una attività di volontariato

per accedere nei luoghi deputati ad effettuare una delle prestazioni suindicate, dovranno possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 emessa per vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato).In particolare, la disposizione riguarda tutti i cittadini italiani, i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea ed i cittadini stranieri (extra-UE), i quali dovranno presentare, al fine di avere libero accesso ai luoghi di lavoro, un green pass rilasciato per uno dei seguenti motivi:

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  2. avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  3. avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. 

Non sarà possibile, per questa tipologia di lavoratori, l’accesso ai luoghi di lavoro con l’esibizione di un green pass rilasciato per l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (green pass base).

La disposizione (art. 4-quinquies, del D.L. n. 44/2021), che interessa sia i lavoratori del settore privato che quelli delle pubbliche amministrazioni, resterà operativa sino al 15 giugno 2022 e si applicherà anche a coloro i quali compiranno il cinquantesimo anno di età in data successiva al 15 febbraio 2022 (data di vigenza dell’obbligo).

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o che ne dovessero risultare privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, non potranno prestare la propria attività lavorativa e saranno considerati assenti ingiustificati.

Tale assenza, che di per sé non rappresenterà una sanzione disciplinare per il lavoratore ma un adempimento ad una disposizione di natura legale, comporterà altresì la non erogazione della retribuzione, né di altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Ciò si ripercuoterà, necessariamente, sulla contribuzione e sugli istituti indiretti quali, ad esempio, il Trattamento di fine rapporto, la quota di tredicesima, la quota di quattordicesima, l’eventuale premio presenze, ecc.

Inoltre, il lavoratore continuerà ad avere il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque fino al 15 giugno 2022.

Infine, al lavoratore che, nella speranza di non essere controllato, dovesse comunque accedere ai locali aziendali sarà applicata, dagli organi di vigilanza comandati dal Prefetto, una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro; sanzione che in caso di reiterazione della violazione sarà raddoppiata.

Resta, comunque, inalterata la possibilità, da parte del datore di lavoro, di avviare un procedimento disciplinare, in considerazione del mancato rispetto delle regole legate alla gestione del rapporto di lavoro.

Lavoratori esentati

La disposizione riguarda esclusivamente coloro ai quali si applica l’obbligo di presentazione di una certificazione verde Covid-19.

Ragion per cui, l’obbligo di presentazione di un green pass rafforzato o base, a seconda dell’età del lavoratore, non sussiste per quei lavoratori esentati dalla somministrazione del vaccino, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, il datore di lavoro dovrà adibire i lavoratori, ai quali è stata omessa o differita la vaccinazione per motivi di salute, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, ovvero ad attività lavorative da remoto (lavoro agile), senza decurtazione della retribuzione.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 dovranno, inoltre, essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti e rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Controlli

Dal 15 febbraio 2022, i datori di lavoro dovranno effettuare controlli diversi a seconda del tipo di lavoratore:

  1. lavoratori under 50: verificare il possesso di un green pass base (ricevuto per aver effettuato il vaccino, per essere guariti dal Covid-19 oppure per aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare);
  2. lavoratori che hanno compiuto 50 anni: verificare il possesso di un green pass rafforzato (ricevuto per aver effettuato il vaccino o per essere guariti dal Covid-19);
  3. lavoratori esentati dal vaccino: verificare il possesso di idonea certificazione medica.

Qualora gli organi di vigilanza dovessero evidenziare il fatto che il datore di lavoro non abbia proceduto a regolamentare le modalità organizzative per il controllo della certificazione verde Covid-19 ovvero non abbia proceduto ad effettuare le relative verifiche, dovranno procedere a sanzionare il datore di lavoro.

Infatti, il legislatore prevede, per queste mancanze, una sanzione pecuniaria amministrativa da 400 a 1.000 euro. La reiterazione della violazione comporterà il raddoppio della sanzione.

Lavoro agile.

Nessuna verifica del green pass è stata prescritta in caso di effettuazione della prestazione lavorativa da remoto, da parte dei lavoratori del settore privato.

Viceversa, per i pubblici dipendenti è prevista la preclusione allo smart working qualora il lavoratore sia privo di un green pass valido.

Ciò è previsto nel DPCM del 12 ottobre 2021, il quale ha stabilito le Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

In particolare, il decreto stabilisce che “il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile”.