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10/10/2022
Esonero contributivo lavoratrici rientranti dalla maternità
Sconto del 50% dei contributi a carico delle lavoratrici

Dopo quasi nove mesi dalla sua previsione nella legge di bilancio 2022, diventa operativo l’esonero contributivo del 50% in favore delle lavoratrici madri rientrate dalla maternità, introdotto sperimentalmente per il solo anno 2022.

Con la circolare 102/2022 del 19 settembre 2022, l’Inps illustra la disciplina della nuova agevolazione, che in base all’articolo 1, comma 137, della legge 234/2021, consiste in un esonero del 50% della contribuzione previdenziale a carico delle dipendenti del settore privato a seguito del rientro dal congedo di maternità, per una durata massima di 12 mesi dalla data di rientro.

Dal punto di vista soggettivo l’Inps chiarisce che il beneficio si applica alle dipendenti di tutti i settori, escluso quello della pubblica amministrazione ex articolo 2 del Dlgs 165/2001, e a tutti i contratti di lavoro, sia quelli instaurati, sia quelli instaurandi, compreso il contratto di apprendistato, intermittente, di lavoro domestico, e le assunzioni a scopo di somministrazione.

Con riferimento all’ulteriore requisito soggettivo del rientro dalla maternità, nonostante la norma richiami espressamente il congedo obbligatorio di maternità, l’Inps ammette il riconoscimento dello sconto anche in favore delle lavoratrici che al termine dell’astensione obbligatoria abbiano fruito del congedo parentale o a quelle rientrate dal congedo post partum ex articolo 17 del Dlgs 151/2001 (fino a sette mesi), a condizione che il rientro effettivo (dall’astensione obbligatoria o da quella facoltativa) avvenga improrogabilmente entro il 31 dicembre 2022.

Poiché lo sconto riguarda la sola contribuzione a carico delle lavoratrici, e non si estende alla contribuzione datoriale, ai fini della relativa fruizione l’Istituto precisa che lo stesso non costituisce aiuto di Stato e conseguentemente non è soggetto ad autorizzazione comunitaria, e che non richiede neppure il possesso del Durc.

Inoltre, l’agevolazione del 50% è pienamente cumulabile con altre già in essere, come l’esonero contributivo dello 0,80% ex articolo 1, comma 121, della legge 234/21 (incrementato dell’1,2% per il secondo semestre 2022 dal decreto Aiuti Bis), che sarà fruibile sulla contribuzione residua post applicazione dello sconto del 50 per cento.

Dal punto di vista operativo, per poter riconoscere l’esonero, i datori dovranno preventivamente chiedere all’Inps per il tramite del cassetto previdenziale l’attribuzione dello specifico codice autorizzativo 0U, da utilizzare dal mese del rientro e per la durata massima di 12 mesi.

Come sempre l’esonero dovrà essere esposto nel flusso Uniemens per ogni singolo mese di competenza, compresi i mesi arretrati, che potranno essere recuperati esclusivamente nei flussi di competenza dei tre mesi successivi a quello di pubblicazione della circolare 102/2022, cioè entro il flusso di dicembre 2022.

L’Inps si riserva di fornire ulteriori indicazioni operative per la gestione dell’esonero in favore delle lavoratrici domestiche.