Il D.Lgs n. 105/2022 ha revisionato profondamente gli istituti dei congedi.
CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO
Consiste in dieci giorni lavorativi a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque successivi alla data del parto. Potrà essere:
O frazionato a giorni, ma non ad ore;
O fruito nelle sole giornate lavorative,
è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.
CONGEDO PARENTALE
Il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti aumenta da sei mesi a nove mesi totali e l’arco temporale in cui è possibile fruirne viene esteso dai 6 anni di vita del figlio agli attuali 12.
Per una sintesi delle nuove disposizioni, si veda la seguente tabella.