E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, che prevede una serie di misure urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti.
Tra le misure volte a calmierare le difficoltà contingenti causate dall'aumento del prezzo dei carburanti viene riproposta l'esenzione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni benzina ceduti ai lavoratori per un importo sino a 200 euro.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2023 il limite di esenzione per i fringe benefits è tornato al valore ordinario di 258,23 euro (art. 51, c. 3, TUIR), cessata ormai l'efficacia dell'innalzamento a 3.000 euro previsto per il solo anno d'imposta 2022 dal Decreto Aiuti-quater.
Il nuovo beneficio, che inizialmente sembrava essere previsto solo per il primo trimestre, viene riproposto per l'intero anno 2023 e si affianca quindi al predetto limite di 258,23 euro, consentendo ai datori di lavoro di concedere complessivamente, per l'anno 2023, benefits esentasse fino a 458,23 euro, a condizione che i 200 euro aggiuntivi siano rappresentati da buoni benzina, in formato sia cartaceo che elettronico. In conformità a quanto previsto per il bonus benzina 2022, per evitare disparità di trattamento, il beneficio si applica anche ai buoni o ai titoli similari destinati alla ricarica di veicoli elettrici.
Vi rientrano quindi i lavoratori a tempo pieno ma anche quelli a tempo parziale, quelli a tempo determinato o indeterminato, gli apprendisti, i lavoratori intermittenti ed altre forme di lavoro flessibile, purché si tratti di lavoro subordinato. Al contrario non rientrano nell'agevolazione i soggetti con altre tipologie di rapporto come, ad esempio, i collaboratori, i lavoratori parasubordinati, i tirocinanti o gli amministratori.
Torna utile precisare che l'erogazione dei buoni in argomento non è un obbligo del datore di lavoro il quale, in via del tutto discrezionale, potrebbe decidere di concederli anche ad personam (non è necessaria l'attribuzione alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee, né che essa avvenga in occasione di festività o ricorrenze) sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.