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27/05/2022
Buoni benzina 200 euro "DECRETO UCRAINA"
Si ritiene necessario un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate....

Il beneficio riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati. Si tratta di tutte le tipologie di lavoro dipendente, compresi gli apprendisti e i soci di cooperative di produzione e lavoro che hanno anche un rapporto di lavoro subordinato. In virtù di questa impostazione, i buoni non potranno essere assegnati, ad esempio, ai collaboratori (co.co.co., amministratori, lavoratori autonomi occasionali) ed agli altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato (es. i tirocinanti). Inoltre, l’agevolazione resta preclusa ai lavoratori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici non economici. 
 
La concessione dei buoni avverrà su base volontaria. Sarà il datore di lavoro a decidere se erogarli e sino a che importo. Infatti, il datore di lavoro potrà arrivare a corrispondere anche un valore inferiore rispetto al massimale (200 euro) previsto dal legislatore. Può essere il caso che detta concessione sia preceduta da un accordo sindacale ovvero da un regolamento aziendale unilaterale, che definisca modalità e criteri per l’erogazione dei buoni carburante. 
 
L’importo concesso è da considerare quale costo azienda e quindi non dovranno essere applicate tasse e contributi. Viceversa, la concessione di un valore superiore comporterà l’applicazione, per la differenza tra quanto erogato e i 200 euro, di tasse e contributi. 
 
Essendo una erogazione liberale, questa potrà avvenire anche solo per una parte dei lavoratori, ovvero per valori differenziati a seconda dei percettori. Anche per questa ipotesi non c’è ancora una conferma ufficiale. 
 
Nessun distinguo è stato fatto, dal legislatore, in relazione alla tipologia subordinata del rapporto di lavoro (tempo indeterminato o a termine) ovvero all’orario di lavoro (tempo pieno o part-time). Ragion per cui si ritiene che l’erogazione del buono carburante potrà raggiungere i 200 euro anche, ad esempio, per i lavoratori a tempo parziale. 
 
Stessa conclusione del punto precedente per i lavoratori che svolgono l’attività parzialmente o totalmente in smart working. Non essendo stato precisato che l’incentivo dovrà essere offerto ai soli lavoratori che svolgono l’attività all’interno della sede aziendale - così come previsto, ad esempio, per il premio di 100 euro stabilito dall’articolo 63, del decreto-legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia) – si ritiene che ne possano beneficiare anche i lavoratori che svolgono la prestazione da remoto. Stante la volontarietà dell’erogazione, sarà il datore di lavoro che potrà valutare un’eventuale riproporzione dei buoni. 
 
Non è stato previsto, altresì, alcun tetto al reddito da lavoro dipendente del lavoratore. In considerazione di ciò, i buoni potranno essere erogati anche alle figure apicali dell’azienda, a prescindere dalla retribuzione erogata. 
 
Il valore dei buoni carburanti, erogati in base a quanto previsto dall’articolo 2, è da considerare aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR (258,23 euro). Proprio al fine di evitare fraintendimenti con questi ultimi, è il caso che i buoni corrisposti in virtù di quanto previsto dall’articolo 2, del D.L. n. 21/2022, vengano identificati con una voce paga ad hoc nel libro unico del lavoro. 
 
In virtù delle motivazioni che hanno portato il legislatore a prevedere l’agevolazione ai lavoratori (fronteggiare il fenomeno del caro carburanti), potranno essere erogati esclusivamente buoni carburante e non altre tipologie di buoni (esempio, buono spesa). 
 
I buoni erogati non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). 
 
Il costo per l’acquisto dei buoni carburante è interamente deducibile dal reddito d’impresa. 
 
La messa a disposizione dei buoni dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022. Ciò non significa che anche il consumo, da parte dei lavoratori, debba avvenire entro tale data, ma entro la data di scadenza stampigliata sul buono stesso. 
 
Stante il tenore letterale della norma ed il budget di spesa messo a disposizione dal Governo, si ritiene che il valore massimo dell’agevolazione (200 euro) debba riguardare anche il singolo lavoratore, il quale, una volta ricevuto il buono carburante da un datore di lavoro, non potrà riceverlo anche da un altro, qualora, nel corso dell’anno 2022, cambi datore di lavoro. In attesa che l’Agenzia delle Entrate chiarisca l’argomento, si ritiene che sia il caso che il datore di lavoro, prima di erogare il buono carburante ai neoassunti del 2022, richieda da questi una autodichiarazione che certifichi l’erogazione (o meno) di buoni carburante durante l’anno 2022 da precedenti datori di lavoro. 
 
Si ritiene che non sia possibile erogare i buoni carburante anche a lavoratori che, nel frattempo, hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2022. Ma su questo argomento, è opportuno attendere i dovuti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Nonostante il 21 maggio 2022 sia entrata in vigore la Legge n. 51 del 20 maggio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022, di conversione, con modificazioni, del DL n. 21/2022 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” permangono i seguenti dubbi. 
 
Sul fronte della rilevanza del valore del buono ai fini previdenziali, la norma non si esprime. Si ritiene, comunque, che per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili il suddetto valore non concorra a formare il reddito anche ai fini contributivi. 
 
Nessun chiarimento viene, inoltre, aggiunto rispetto al richiamo, presente nella norma, all’art. 51, comma 3 del TUIR che dispone che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dai datori di lavoro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro e fissa le regole per la determinazione del valore imponibile in caso di superamento del limite stesso. 
 
Rimane, pertanto, da chiarire se la nuova agevolazione: 
 
- sia aggiuntiva e cumulabile con tale previsione agevolativa, con la conseguenza che, nel complesso, l’erogazione di buoni carburante potrebbe potenzialmente risultare esente per un importo massimo di euro 458,23; 
- in caso di eventuale superamento del valore del buono carburante della soglia di euro 200, lo stesso concorra interamente a formare il reddito;  
- nell’ipotesi dei lavoratori che abbiano in concessione un’auto in uso promiscuo per la quale, normalmente, si determina il superamento del tetto di 258,23 euro e, quindi, l’imponibilità sin dal primo euro del relativo valore. I 200 euro di buoni carburante, in tal caso, possono dunque ritenersi comunque non imponibili o subiscono la sorte dell’altro benefit? Anche questo aspetto è in attesa di chiarimenti. 
 
Sulle criticità evidenziate, come più volte detto, si ritiene necessario un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Nel frattempo, bisognerà continuare a fare riferimento alla Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento del DL n. 21/2022 che afferma che l’ammontare di 200 euro è ulteriore rispetto alla soglia attualmente prevista di esenzione dall’IRPEF.