In attesa dell’introduzione del regime di detassazione della tredicesima mensilità la Legge n. 143/2024 di conversione del D.L. n. 113/2024, c.d. Decreto Omnibus, all’art. 2-bis, introduce, per il 2024, una indennità una tantum c.d. bonus Natale.
Il bonus sarà pari a 100 euro netti da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del presente anno.
Nessuna riduzione del bonus deve essere, invece, effettuata in presenza di part-time.
Spetterà ai lavoratori dipendenti che abbiano un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro e capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti e per i quali vi è la presenza del coniuge e di almeno un figlio fiscalmente a carico.
Il bonus sarà erogato con la tredicesima mensilità.
Il bonus sarà riconosciuto dal datore di lavoro previa richiesta del lavoratore, il quale dovrà attestare per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.
Il credito derivante dall’anticipo dell’indennità è recuperato dal datore di lavoro mediante compensazione nel Mod. F24 (utilizzando il codice tributo che verrà appositamente istituito), a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga.