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30/08/2023
Benefit fino a 3.000 euro per chi ha figli a carico
Valido solo sino al 31/12/2023
Il decreto legge 48/2023 ha previsto, solo per quest’anno ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3mila euro del limite di esenzione dei fringe benefit.
 
Le principali indicazioni che l’agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare 23/E del 1° agosto chiariscono che il limite non si riduce se il figlio è a carico al 50%: due genitori lavoratori potranno usufruire di un limite complessivo di 6mila euro e che  il limite di esenzione dei benefit a 3mila euro vale anche per chi ha un solo figlio a carico e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. 
 
Tra i benefit da includere nella soglia di esenzione per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
 
Il superamento dei 3mila euro comporta il pagamento di tasse e contributi sull’intero ammontare e non soltanto sulla quota parte eccedente.
 
L’agevolazione è cumulabile con l’esenzione di 200 euro prevista per i buoni benzina.
 
Sotto l’aspetto soggettivo, il Fisco precisa che i 3mila euro sono applicabili sia ai dipendenti sia alle persone che percepiscono redditi assimilati, come i co.co.co.
 
I benefit possono essere concessi anche ad personam.
 
Prima di erogare i fringe benefit alle condizioni soprariportate, il datore di lavoro dovrà richiedere preventivamente una dichiarazione al lavoratore, FAC-SIMILE, che evidenzi il diritto all'aumento della soglia di esenzione, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore, l’agevolazione non potrà essere applicata. A tal fine, è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti. Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro qualora durante l'anno fossero venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio. In questo caso, il datore di lavoro dovrà recuperare il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

Ulteriore adempimento, da parte del datore di lavoro, è l'informativa alla Rappresentanza sindacale unitaria (RSU), laddove presente. Tale comunicazione potrà avvenire anche successivamente all'erogazione dei fringe benefit, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del periodo d’imposta 2023.

Ai lavoratori senza figli a carico continuerà, invece, ad applicarsi la soglia di esenzione “tradizionale” di 258,23 euro.