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12/10/2022
Fringe benefit
Nuova soglia di esenzione ed estensione delle finalità
Il Decreto-legge “Aiuti bis” (DL 115/2022) ha previsto, per il solo anno 2022, l'innalzamento da € 258,23 a € 600,00 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
 
Già negli anni 2020 e 2021 la soglia esente era stata elevata fino a € 516,46 euro, per poi tornare a € 258,23 dal 1° gennaio 2022 non essendo intervenute nuove deroghe ai limiti previsti dall'art. 51 c. 3 TUIR.

Il DL 115/2022, in particolare l'art. 12, non si è limitato soltanto a innalzare la soglia di esenzione dei fringe benefit ma ha anche previsto la non concorrenza ai fini della determinazione del reddito delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di € 600,00.

Quindi, se prima l'esenzione riguardava solo l'acquisto di beni e sevizi, nell'anno 2022 godono dello stesso trattamento anche i rimborsi delle utenze domestiche come sopra specificato.

Un’ulteriore e importante differenza con gli anni passati, per i quali è assolutamente auspicabile la conferma definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, è che l’esenzione riguarda 600 € nel loro totale. Pertanto, se si superasse tale soglia diventerebbe imponibile solo la parte eccedente i 600 € e non dal primo euro come succedeva in precedenza.

Il bonus bollette in busta paga può avere un importo diverso a discrezionalità del datore di lavoro, purché entro il tetto massimo annuale dei 600 euro stabilito dal Decreto Aiuti bis. Essendo infatti inclusi in quelli generali previsti dall’articolo 51 del TUIR, predetti “buoni” sottostanno al tetto dei 600 euro insieme, per esempio, ai buoni spesa e al benefit relativo all’auto aziendale. La scelta di come gestire il plafond dei 600 euro spetta all’azienda che decide quanto riconoscere in busta paga per aiutare i dipendenti con le bollette.

In relazione al rimborso delle spese, in attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, affinché possa ricorrere l'esclusione dal reddito imponibile e previdenziale, sarà necessario che il datore di lavoro richieda ai dipendenti i documenti giustificativi delle spese energetiche sostenute (fatture). Ciò è necessario anche per evitare che si tratti di utenze che non rientrano nell’agevolazione.

Ricordiamo infine che per l'anno 2022, con l'introduzione dell'art. 2 DL 21/2022 (c.d. “Decreto Ucraina”), è stata data la possibilità ai datori di lavoro del settore privato di dare ai propri dipendenti un incentivo, esente da imposte e contributi, sotto forma di “buoni benzina o analoghi titoli” per un ammontare massimo di € 200,00 per lavoratore, per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione.

Quindi, nel periodo d'imposta 2022 i lavoratori potranno percepire un importo totale di € 800,00 non imponibile a livello fiscale e previdenziale: € 200,00 (ex art. 2 DL 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”) in “buoni benzina o analoghi titoli”, più € 600,00 (ex art. 12 DL 115/2022, c.d. “Decreto aiuti bis) per beni e servizi - tra i quali potrebbero essere compresi ulteriori buoni carburante – o sotto forma di rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.